Infortunio sul lavoro e contenuto specifico dell’indennizzo INAIL ex art. 13 d.lgs. 38/2000 (danno biologico)

Infortunio sul lavoro e contenuto specifico dell’indennizzo INAIL ex art. 13 d.lgs. 38/2000 (danno biologico)
06 Luglio 2020: Infortunio sul lavoro e contenuto specifico dell’indennizzo INAIL ex art. 13 d.lgs. 38/2000 (danno biologico) 06 Luglio 2020

Con la sentenza n. 9083, pubblicata il 18.5.2020, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di indennizzo Inail ex art. 13 d.lgs. 38/2000.

Nel caso di specie, a seguito di un infortunio sul lavoro, il danneggiato aveva ottenuto in primo grado la condanna della Banca per cui lavorava al risarcimento del danno biologico, sia a titolo di invalidità permanente che a titolo di inabilità temporanea, nonché del danno morale e del danno alla professionalità.

La Banca, datore di lavoro del danneggiato, aveva quindi adito la Corte d’appello di Roma, la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato il danno spettante al dipendente, confermando il risarcimento per il solo danno biologico permanente e per il danno morale, ed escludendo, invece, la sussistenza nel caso di specie del danno alla professionalità e del danno biologico da inabilità (totale e parziale).

Successivamente adito dal danneggiato, il Collegio di Piazza Cavour, accogliendo in parte il suo ricorso, ha colto l’occasione per ricordare come, secondo costante giurisprudenza (da ultimo, Cassazione civile n. 9112/2019), "in tema di danno c.d. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione Inail del D.Lgs. n. 38 del 2000, ex art. 13, ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici  non consente di ritenere che le somme versate dall'Istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inail secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale; pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente".

In altre parole, la Cassazione ha chiarito che, in tema di copertura assicurativa Inail, si rende necessario in primo luogo distinguere il danno non patrimoniale subito dal danneggiato rispetto a quello patrimoniale.

Una volta effettuata tale operazione, dall’importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale andranno espunte le voci relative al danno morale ed al danno biologico temporaneo (o danno da inabilità temporanea), che resteranno quindi a carico del danneggiante, in quanto l’indennizzo Inail ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione unitaria di danno non patrimoniale.

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